Sez. L, Sentenza n. 1695 del 15/03/1982 (Rv. 419534 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - PERSONALITÀ GIURIDICA - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - DIFETTO DELLA PERSONALITÀ IN CONSEGUENZA DELL'INATTUAZIONE DELL'ART. 39 COST. - ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ COMUNE - EFFICACIA VINCOLANTE ALL'ESTERNO DI TUTTI GLI ASSOCIATI - VIZIO DI FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ COMUNE PER VIOLAZIONE DELLE RELATIVE NORME ASSOCIATIVE - RESPONSABILITÀ DEL RAPPRESENTANTE - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO CONSEGUENTE DI UNO DEGLI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE DI DISSOCIARSI NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - PERSONALITÀ GIURIDICA - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - DIFETTO DELLA PERSONALITÀ IN CONSEGUENZA DELL'INATTUAZIONE DELL'ART. 39 COST. - ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ COMUNE - EFFICACIA VINCOLANTE ALL'ESTERNO DI TUTTI GLI ASSOCIATI - VIZIO DI FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ COMUNE PER VIOLAZIONE DELLE RELATIVE NORME ASSOCIATIVE - RESPONSABILITÀ DEL RAPPRESENTANTE - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO CONSEGUENTE DI UNO DEGLI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE DI DISSOCIARSI NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
In difetto dell'attuazione della norma dell'art. 39 della Costituzione sulla registrazione dei Sindacati secondo la loro rappresentatività, le associazioni sindacali di categoria sono regolate dal diritto comune quali associazioni non riconosciute, per le quali è principio generale che l'ordinamento interno e l'amministrazione sono disciplinati dagli accordi degli associati (art. 36 cod. civ.). ne consegue che se l'espressione della volontà comune, una volta formatasi secondo il principio di democraticità interna, vincola all'esterno tutti gli aderenti all'associazione stessa, in virtù della rappresentatività dell'organo incaricato di trattare per conto di essa, peraltro l'eventuale vizio di formazione della volontà comune, per inosservanza delle relative norme associative, può costituire fonte di responsabilità del rappresentante che ha agito per conto dell'associazione stessa in difetto di un mandato valido ed efficace, ma non legittima uno degli aderenti all'associazione a dissociarsi, nei confronti dei terzi, dall'atto posto in essere dal rappresentante, ove detto aderente, ai sensi del primo comma dell'art. 1396 cod. civ., non abbia portato a conoscenza della controparte che ha stipulato con l'associazione la violazione del procedimento interno di formazione della volontà della maggioranza della medesima.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1396
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)