Sez. U, Sentenza n. 12311 del 15/06/2015 (Rv. 635543 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Magistrato del P.M. - Sollecito della relazione di P.G. ed istanza di proroga delle indagini - Omissione e richiesta di archiviazione - Rilevanza disciplinare - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Non commette illecito disciplinare per violazione di legge, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il magistrato del P.M. che, conferita una delega investigativa alla polizia giudiziaria, non solleciti il deposito della relazione, né faccia istanza di proroga delle indagini, ma presenti richiesta di archiviazione, trattandosi di condotta che rientra nell'ambito della valutazione discrezionale riservata al magistrato inquirente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 326, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 358 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)