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Sez. 3, Sentenza n. 1220 del 20/02/1984 (Rv. 433365 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - IMPOSSIBILITÀ DI DESUMERE I FATTI STESSI DAI MOTIVI DEDOTTI - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1984-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433365-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - MANCANZA - IMPOSSIBILITÀ DI DESUMERE I FATTI STESSI DAI MOTIVI DEDOTTI - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

È inammissibile il ricorso per Cassazione allorché, oltre a mancare del tutto l'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritta dall'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., questi non siano desumibili neppure dai motivi dedotti, mancando un concreto riferimento alla situazione che ha formato oggetto del giudizio ed alle vicende processuali. (Conf 2598/81, mass n 413375).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)