Sez. 1, Sentenza n. 1474 del 23/01/2007 (Rv. 594896 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Questione implicante un accertamento in fatto non esaminata dalla sentenza impugnata - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile in quanto questione nuova, comportante nuovi accertamenti in fatto, quella relativa all'incompatibilità comunitaria dell'azione revocatoria esercitata nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95).
Riferimenti normativi: Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)