Sez. L, Sentenza n. 5620 del 15/03/2006 (Rv. 588039 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Questione implicante un accertamento in fatto non esaminata dalla sentenza impugnata - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di sottrazione all'applicabilità dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 del licenziamento dei segretari comunali della Regione Trentino Alto Adige.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile in quanto questione nuova, comportante nuovi accertamenti in fatto, l'accertamento se un segretario comunale della Regione Trentino Alto Adige fosse da considerare equiparato ed anzi sovraordinato rispetto ai dirigenti, e se di conseguenza il suo licenziamento fosse sottratto all'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in quanto l'ordinamento speciale della anzidetta regione prevede diverse classificazioni dei comuni e delle sedi segretarili, con piante organiche differenziate).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)