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Sez. L, Sentenza n. 6090 del 18/10/1983 (Rv. 430888 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - GIUSTA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430888-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - GIUSTA RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In Sede di legittimità, la Determinazione della giusta retribuzione può essere censurata soltanto per quanto riguarda i criteri imposti dal precetto costituzionale (art. 36 cost.) per il processo perequativo oppure per quanto riguarda l'omissione di circostanze decisive, mentre l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto non può formare oggetto del giudizio di Cassazione, poiché implica valutazioni di fatto istituzionalmente riservate al giudice del merito. (Conf 5989/79, mass n 402697, seconda parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)