Sez. L, Sentenza n. 5998 del 17/11/1979 (Rv. 402697 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CRITERI DIVERSI - APPLICABILITA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE - CRITERI DIVERSI - APPLICABILITA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della Determinazione della retribuzione proporzionata spettante al lavoratore a norma dell'art 36 cost, il riferimento alla disciplina collettiva rappresenta una semplice facolta e non un Obbligo del giudice di merito, il quale puo fondare la sua decisione su criteri diversi e, particolarmente, sulla diretta considerazione della natura e qualita del lavoro prestato e sulle nozioni di comune esperienza. In Sede di legittimita tale Determinazione puo essere censurata soltanto per quanto riguarda i criteri imposti dal precetto costituzionale, per il processo perequativo (sufficienza della retribuzione a sopperire ai bisogni di un'esistenza libera e dignitosa, proporzionalita della retribuzione stessa alla qualita e quantita del lavoro prestato) ovvero per quanto riguarda l'omissione di circostanze decisive, mentre l'apprezzamento della adeguatezza della retribuzione in concreto non puo formare oggetto del giudizio di Cassazione poiche implica valutazioni di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito. (V 1861/78, mass n 391241; (V 2648/76, mass n 381431).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)