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Sez. 2, Sentenza n. 2811 del 29/10/1973 (Rv. 366379 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO DISDETTATO - SUCCESSIONE DELL'ACQUIRENTE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO - DECORSO DEL PERIODO DI PREAVVISO - NECESSITA - FATTI SOSPENSIVI DEL DECORSO - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1973-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366379-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO DISDETTATO - SUCCESSIONE DELL'ACQUIRENTE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO - DECORSO DEL PERIODO DI PREAVVISO - NECESSITA - FATTI SOSPENSIVI DEL DECORSO - EFFICACIA.*

Il trasferimento dell'azienda determina la successione dell'acquirente nel rapporto di lavoro anche se questo sia stato gia disdettato e per la durata del periodo di preavviso, poiche lo scioglimento del rapporto si verifica, in tal caso, soltanto dopo che quel periodo sia interamente trascorso, sebbene in virtu della gia manifestata volonta di recesso. Conseguentemente operano, in danno dell'acquirente, gli eventi che, paralizzando temporaneamente l'efficacia della dichiarazione di recesso dell'alienante, determinano la sospensione del decorso del preavviso per il tempo durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. (V 2380/70, mass n 348609).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)