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Sez. 2, Sentenza n. 2380 del 13/11/1970 (Rv. 348609 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA- CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LIMITI - DISDETTA O CONSENSO DEL LAVORATORE - VALIDITA - CONDIZIONI - RICEVIMENTO DELLE INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - INSUFFICIENZA - SUCCESSIVO LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'INFRAZIONABILITA DELLA INDENNITA DI ANZIANITA - PRESUNZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348609-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA- CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LIMITI - DISDETTA O CONSENSO DEL LAVORATORE - VALIDITA - CONDIZIONI - RICEVIMENTO DELLE INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - INSUFFICIENZA - SUCCESSIVO LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'INFRAZIONABILITA DELLA INDENNITA DI ANZIANITA - PRESUNZIONE - LIMITI.*

Nel trasferimento dell'azienda a norma dell'art 2112 cod civ, si verifica una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro che non incide sulla unita e continuita di questo, salvo che l'alienante abbia effettivamente dato disdetta in tempo utile. La disdetta puo ritenersi intimata in tempo utile quando sia stata data con tale anticipo da far si che il termine di preavviso applicabile si esaurisca ed il rapporto si risolva prima che si verifichi il trasferimento dell'azienda, sempre che non vi sia un esplicito consenso del lavoratore alla risoluzione immediata, consenso che deve essere intervenuto prima del trasferimento e deve essere provato in modo preciso ed univoco, non essendo desumibile dalla mera circostanza che il prestatore d'opera abbia, senza risorse, ricevuto le somme a lui liquidate dall'imprenditore alienante a titolo di indennita di fine rapporto. Qualora il rapporto continui ininterrotto nella fase di mutamento del datore di lavoro, rimanendo inalterate l'obbiettiva attivita svolta dall'impresa e le finalita perseguite, sicche si abbia soltanto un trasferimento delle attivita medesime e dell'organizzazione aziendale da un soggetto ad un altro, il licenziamento del lavoratore, seguito dalla sua immediata riassunzione senza alcuna interruzione delle prestazioni lavorative e senza alcuna giustificazione dipendente da oggettive esigenze aziendali, deve essere valutato con legittimo sospetto e presumersi in violazione del diritto del prestatore d'opera alla infrazionabilita dell'indennita di anzianita onde la necessita della prova rigorosa e sicura da parte del datore di lavoro, della sussistenza della disdetta con gli indicati requisiti e della assenza di qualsiasi suo intento fraudolento. (V 191'69, mass n 338117 192'69, mass n 338118 2860'69, mass n 342664).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)