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Sez. L, Sentenza n. 24882 del 21/11/2014 (Rv. 633851 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa nazionale dottori commercialisti - Omessa o tardiva comunicazione dei redditi - Supplemento quinquennale di pensione - Legge n. 21 del 1986 - Applicabilità - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633851-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In tema di riscossione mediante ruolo da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, si applica, quale "lex specialis", la legge 29 gennaio 1986, n. 21 che richiama, per il recupero dei contributi e delle sanzioni, la disciplina della riscossione delle imposte dirette di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sicché l'omessa o tardiva comunicazione dei redditi da parte del libero professionista legittima la Cassa ad irrogare le sanzioni ed osta al riconoscimento, in favore del professionista, del supplemento di pensione non risultando versata la contribuzione con gli accessori, senza che trovi applicazione il principio dell'automatismo della prestazione previdenziale poiché il soggetto beneficiario di questa coincide con quello tenuto al versamento della contribuzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 29/01/1986 num. 21 art. 2 com. 7 CORTE COST., Legge 29/01/1986 num. 21 art. 18 com. 6, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)