Sez. L, Sentenza n. 12631 del 05/06/2014 (Rv. 631031 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 - Termini decadenziali per la notifica della cartella di pagamento - Applicabilità ai crediti previdenziali - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 18, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)