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Sez. 3, Sentenza n. 897 del 03/04/1970 (Rv. 346287 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - INCIDENTALI AUTONOME - DIFFERENZE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA IN CAUSE SCINDIBILI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346287-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - INCIDENTALI AUTONOME - DIFFERENZE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA IN CAUSE SCINDIBILI - INAMMISSIBILITA.*

Le impugnazioni incidentali tardive differiscono intrinsecamente da quelle incidentali autonome, le quali, derivando da un autonomo interesse processuale della parte che le propone, non sono dirette contro l'impugnazione principale o comunque non investono il capo di pronuncia oggetto di tali impugnazioni ad altro direttamente connesso o dipendente pertanto, e inammissibile, se tardivamente proposta, l'impugnazione avente carattere autonomo, vertente sopra un rapporto scindibile e distinto rispetto a quello posto in discussione con l'impugnazione principale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 333

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)