Sez. 1, Sentenza n. 2073 del 23/06/1972 (Rv. 359278 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'impugnazione incidentale tardiva e consentita solo quando trattasi di impugnazione incidentale vera e propria (cd contro-impugnazione), proposta o dalla parte contro la quale e diretta l'impugnazione principale o dalla parte chiamata ad integrare il contraddittorio in causa inscindibile. Quando invece trattasi di impugnazione fatta valere per un interesse autonomo, cioe indipendente dalla proposizione della impugnazione principale, resta ferma la necessita dell'osservanza del termine ordinario. (V 2500'71, mass n 353527; 897'70, mass n 346287).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)