Sez. 1, Sentenza n. 799 del 30/03/1963 (Rv. 261092 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RINNOVAZIONE - NOZIONE - NOVAZIONE - DICHIARAZIONE RIPRODUTTIVA - DIFFERENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RINNOVAZIONE - NOZIONE - NOVAZIONE - DICHIARAZIONE RIPRODUTTIVA - DIFFERENZE.*
La rinnovazione importa la creazione di un nuovo negozio che, essendo identico al primo come contenuto, e destinato, per l'incompatibilita derivante dalla contemporanea sussistenza di due fonti negoziali simili, a sostituirsi al primo in posizione ed in funzione autonoma. In quanto importa l'eliminazione del precedente negozio si distingue sia dalla novazione, la quale determina un semplice mutamento del rapporto, sia dalla dichiarazione riproduttiva la quale puo essere fatta per chiarire il contenuto del precedente negozio ed eliminare eventuali incertezze (negozio di accertamento) o per confermare, ai fini probatori, la realta della prima dichiarazione, o per introdurvi qualche modificazione accessoria o comunque parziale, e determina una successione cronologica e funzionale di due negozi che disciplinano, ognuno per la sua parte, il medesimo rapporto (sicche ogni causa di nullita del primo e destinata a ripercuotersi sul secondo, quantunque sia concepibile anche una diversa disciplina di questo punto artt 570 e 799 cod civ). (V 1196/50, 1043/61, 1738/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. art. 1230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)