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Sez. 3, Sentenza n. 15629 del 26/07/2005 (Rv. 583132 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di durata - Previsione della facoltà di disdetta - Da esercitarsi entro un certo termine - Mancato esercizio entro tale termine - Previsione del diritto potestativo dell'altra parte di determinare la rinnovazione - Con dichiarazione unilaterale - Compimento - Prima della scadenza del contratto - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583132-01

CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In base ad una lettura conforme a buona fede deve ritenersi che, in un contratto di durata, in presenza di una pattuizione che riconosca ad una parte, in difetto di una unilaterale manifestazione di una volontà di disdetta dell'altra da compiersi entro un certo termine prima della scadenza del periodo di durata del contratto, il diritto potestativo di determinare la rinnovazione con una sua unilaterale dichiarazione, quest'ultima deve avvenire necessariamente entro il termine di scadenza del contratto, perché altrimenti l'effetto tipico della rinnovazione - cioè la nascita in prosecuzione di un nuovo contratto con lo stesso contenuto di quello originario, ma di questo sostitutivo, di modo che il rapporto fra le parti possa, pur cambiando la fonte, continuare senza soluzione con le stesse regole - non potrebbe realizzarsi (principio affermato dalla Suprema Corte relativamente ad un contratto di sponsorizzazione di un atleta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)