Sez. 1, Sentenza n. 24804 del 26/05/2010 Ud. (dep. 01/07/2010) Rv. 247804 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca a norma dell'art. 12 sexies L. n. 356 del 1992 - Interposizione fittizia - Sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni da confiscare - Valutazione del giudice - Riferimento alla persona del sostituito.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Ai fini dell'applicazione della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nel caso dell'interposizione fittizia di cui al precedente art. 12 quinquies, il giudice deve apprezzare la giustificazione della provenienza del danaro, dei beni, o delle altre utilità da confiscare e la sproporzione, rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o all'attività economica, con riferimento alla persona del sostituito, effettivo titolare, e non del sostituto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)