Sez. 6, Sentenza n. 42717 del 05/11/2010 Cc. (dep. 01/12/2010) Rv. 248929 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Ipotesi di confisca speciale di cui all'art. 12 sexies L. n. 356 del 1992 - Beni fittiziamente intestati a terzi - Presunzione relativa di illecito arricchimento - Operatività nei confronti del terzo - Esclusione.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356, l'accertamento dell'intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere condotto sulla base di fatti concludenti concreti, senza ricorrere a presunzioni. Ne consegue che, a tal fine, può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, purchè il dato relativo alla sproporzione, valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativo della natura simulata dell'intestazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 sexies, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)