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Sez. 2, Ordinanza n. 12879 del 14/05/2025 (Rv. 674581-01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Violazione delle distanze legali - Automatico riconoscimento del danno sofferto dal proprietario del fondo confinante - Esclusione - Oneri di allegazione e contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova.
Stato
decisa il 2025-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674581-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)