Sez. L, Sentenza n. 6709 del 14/11/1986 (Rv. 448855 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA EX SENT. N. 6 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OPERATIVITÀ "EX TUNC" RELATIVAMENTE AI RAPPORTI NON ESAURITI - CONSEGUENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA EX SENT. N. 6 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OPERATIVITÀ "EX TUNC" RELATIVAMENTE AI RAPPORTI NON ESAURITI - CONSEGUENZA.*
A seguito della sentenza n. 6 del 1980 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 13, quinto comma, R.d.l. n. 636 del 1939 (norma che riconosceva la pensione di reversibilità al marito superstite solo se invalido al lavoro. Requisito questo non necessario invece per l'attribuzione dello stesso trattamento in favore della moglie superstite) e dello art. 11 della legge n. 903 del 1977 (norma che - a modifica del suddetto art. 13 - parificava la posizione del marito a quella della moglie dell'assicurato o del pensionato, ma solo ove il decesso fosse avvenuto posteriormente all'entrata in vigore della legge stessa) - l'eliminazione della predetta disparità di trattamento opera ex tunc, sempre che si tratti di rapporti non ancora esauriti, e quindi il diritto del marito superstite alla pensione di reversibilità sussiste - pur in Mancanza del requisito della Invalidità - anche per il periodo di tempo anteriore all'entrata in vigore della legge citata. (V 5220/86, mass n 447815; (V 574/84, mass n 432810; (Conf 918/86, mass n 444441; (Conf 378/86, mass n 443991; (Conf 131/86, mass n 443782).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)