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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7709 del 24/03/2017 (Rv. 643489 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DOMINICALE - DETERMINAZIONE | Redditi di immobili ad uso abitativo – Canoni locativi – Nullità del contratto di locazione – Esclusione dalla base imponibile.
Stato
decisa il 2017-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643489-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DOMINICALE - DETERMINAZIONE

In tema d'imposte sui redditi, devono essere esclusi dalla base imponibile i canoni locativi, ove sia stata accertata la nullità del contratto di locazione, potendo, viceversa, essere sottoposte a tassazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, le indennità eventualmente versate dall’occupante abusivo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)