Sez. 5, Sentenza n. 8821 del 16/04/2014 (Rv. 630293 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)- IN GENERE | Redditi fondiari - Tassazione - Presupposto - Proprietà o titolarità di altro diritto reale sugli immobili - Mera loro disponibilità materiale o qualificazione del soggetto di imposta - Irrilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)- IN GENERE
In tema di redditi fondiari, il presupposto della loro tassazione, alla stregua dell'art. 26 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 23 della vecchia formulazione, ed, in precedenza, art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597), è la proprietà (o la titolarità di altro diritto reale) dei beni immobili, irrilevanti rimanendo, ai fini impositivi (nella specie I.R.P.E.G.), la materiale disponibilità o l'effettivo godimento degli stessi nonché la qualificazione, come ente commerciale o meno, del soggetto d'imposta. (Cosi statuendo, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso che una siffatta tassazione potesse riguardare il patrimonio della odierna resistente, nei cui confronti la Regione, in attuazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, aveva iniziato il processo di trasferimento di alcuni immobili senza però completarlo nel periodo d'imposta di riferimento, ma solo successivamente).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 32, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 26, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)