Sez. L, Ordinanza n. 10372 del 20/04/2026 (Rv. 678701-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) - Obbligo di comunicazione dati all'I.N.P.S. - Decadenza dal diritto alla prestazione - Presupposti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE
In materia di Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI), l'obbligo di comunicazione all'INPS di avviamento di un'attività lavorativa in forma autonoma o di un'impresa individuale durante il periodo di fruizione del trattamento di disoccupazione, ex art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, la cui inosservanza comporta la decadenza di cui al successivo art. 11, lett. c), è soddisfatto ove la parte privata abbia dichiarato lo svolgimento dell'attività autonoma, con indicazione del reddito presunto, contestualmente alla presentazione della domanda della prestazione.
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)