Sez. L, Ordinanza n. 6182 del 17/03/2026 (Rv. 678699-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) - Decadenza di cui all'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 - Applicabilità anche in caso di attività autonoma cominciata prima del periodo di godimento della NASpI - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE
La decadenza dalla NASpI, prevista dall'art. 11, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver provveduto alla comunicazione di cui al precedente art. 10, comma 1, primo periodo, nel termine ivi stabilito, si applica nel caso in cui la comunicazione sia del tutto omessa, sia resa oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività e, infine, nel caso in cui l'attività lavorativa autonoma, iniziata prima della domanda di prestazione, non sia comunicata nei trenta giorni decorrenti da quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in presenza di denuncia di nuova attività lavorativa compiuta, nel termine di 30 giorni dal suo inizio, contestualmente alla domanda amministrativa, aveva negato il diritto dell'Inps di ripetere le somme erogate a titolo di NASpI).
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 11 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)