diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1955 del 05/07/1974 (Rv. 370184 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - PER MANCANZA DI TEMPESTIVO DISCONOSCIMENTO - PRESUPPOSTI - DOCUMENTO PRODOTTO IRRITUALMENTE IN PRIMO GRADO E RITUALMENTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - DISCONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI EREDI DELL'APPELLATO DECEDUTO - AMMISSIBILITA - TERMINE.*
Stato
decisa il 1974-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370184-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - PER MANCANZA DI TEMPESTIVO DISCONOSCIMENTO - PRESUPPOSTI - DOCUMENTO PRODOTTO IRRITUALMENTE IN PRIMO GRADO E RITUALMENTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - DISCONOSCIMENTO DA PARTE DEGLI EREDI DELL'APPELLATO DECEDUTO - AMMISSIBILITA - TERMINE.*

Perche possa ritenersi operante la disposizione di cui all'art 215 cod proc civ secondo cui, in Mancanza di tempestivo disconoscimento da parte di colui contro il quale e stata prodotta la scrittura privata, questa deve ritenersi riconosciuta, e necessario che il documento sia stato ritualmente prodotto, e tale non puo dirsi il documento che sia stato inserito nel fascicolo di parte dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e senza l'osservanza delle formalita previste dagli artt 74 e 87 disp att cod proc civ. in tal caso, ove il documento sia stato ritualmente prodotto nel giudizio di appello la dichiarazione che gli eredi dell'appellato deceduto dopo la sentenza di primo grado hanno reso nel primo atto successivo alla produzione del documento stesso integra un tempestivo e rituale disconoscimento della scrittura, che rende necessaria la procedura di verificazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)