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Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 07/08/1990 (Rv. 468640 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - PRESUPPOSTI - RITUALITÀ DELLA PRODUZIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468640-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - PRESUPPOSTI - RITUALITÀ DELLA PRODUZIONE.*

Perché possa operare la norma dell'art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. - secondo la quale, in Mancanza di tempestivo disconoscimento da parte di colui contro cui è stata prodotta la scrittura privata, questa si ha per riconosciuta - è necessario che il documento sia ritualmente prodotto: il che non si verifica quando la scrittura privata sia inserita nel fascicolo di parte dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, poiché tale udienza esaurisce la fase dell'istruzione probatoria e segna il tema definitivo della lite. In tal caso, ove lo stesso documento sia ritualmente prodotto nel giudizio di appello, deve essere considerato tempestivo e rituale il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dalla controparte nel primo atto successivo in tale grado. (Conf 1955/74, mass n 370184; (Conf 101/66, mass n 320203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)