Sez. 1, Ordinanza n. 9688 del 27/04/2006 (Rv. 590856 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal Presidente del tribunale - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
L'ordinanza con la quale il Presidente del tribunale, nel corso di un giudizio di divorzio, provveda ex art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, non è suscettibile di ricorso per cassazione, non trattandosi di provvedimento definitivo e declinatorio della competenza, ma di mera conferma, in via provvisoria, dei provvedimenti temporanei già assunti nel giudizio di separazione personale ancora in corso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)