Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15186 del 03/07/2014 (Rv. 631807 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Provvedimenti presidenziali, temporanei ed urgenti, ex art. 4, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 - Impugnabilità con regolamento di competenza - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
L'ordinanza con cui il presidente del tribunale, nel corso di un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dispone la riduzione dell'assegno di separazione, nomina se stesso giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti, è un provvedimento temporaneo ed urgente, adottato ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sicchè non è impugnabile con regolamento di competenza, stante la sua natura non decisoria, ma esclusivamente provvisoria ed interinale, tanto più che, in tali giudizi, spetta al tribunale in composizione collegiale, e non al giudice istruttore o al presidente del tribunale, il potere di decidere la causa, ancorché sulla sola competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 8 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)