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Sez. 3, Sentenza n. 5882 del 12/03/1982 Ud. (dep. 12/06/1982) Rv. 154213 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - PRESCRIZIONE - MOMENTO DI DECORRENZA - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154213-01

EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - PRESCRIZIONE - MOMENTO DI DECORRENZA - INDIVIDUAZIONE.*

Nel reato di lottizzazione abusiva, la prescrizione comincia a decorrere dal momento finale dell'attività lottizzatrice, che comprende non solo le tipiche attività della lottizzazione, ma anche gli Atti successivi di utilizzazione del lotto, con la conseguenza di coinvolgere allo stesso modo tutti gli operatori abusivi, quale che sia stato il momento del loro intervento. (Conf mass n 146096; (Conf mass n 152397 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)