Sez. 3, Sentenza n. 9901 del 09/07/1980 Ud. (dep. 25/09/1980) Rv. 146096 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - PLURALITA DI SOGGETTI OPERANTI IN MOMENTI DIVERSI - OPERATIVITA DELLA PRESCRIZIONE PER TUTTI A PARTIRE DAL MOMENTO FINALE DELL'ATTIVITA LOTTIZZATRICE - ECOLOGIA.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - PLURALITA DI SOGGETTI OPERANTI IN MOMENTI DIVERSI - OPERATIVITA DELLA PRESCRIZIONE PER TUTTI A PARTIRE DAL MOMENTO FINALE DELL'ATTIVITA LOTTIZZATRICE - ECOLOGIA.*
Il reato di lottizzazione abusiva si realizza ove si proceda anche solo al frazionamento dell'area ed alla vendita dei lotti, cioe alla suddivisione del terreno in porzioni suscettibili di sfruttamento edilizio, in modo che induca a prevedere l'effettiva realizzazione di tale sfruttamento, pure in assenza di opere visibili ed apprezzabili nella loro materialita; sicche l'eventuale mancata esecuzione da parte del privato di opere di urbanizzazione non ha rilievo alcuno. Trattasi di reato permanente e la prescrizione comincia a decorrere dal momento finale dell'attivita lottizzatrice, che comprende non solo le tipiche attivita della lottizzazione, ma anche gli Atti successivi di utilizzazione del lotto, con la conseguenza di coinvolgere allo stesso modo gli operatori abusivi legati alla stessa catena criminosa, quale che sia stato il momento del loro intervento.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)