diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1682 del 27/04/1987 Cc. (dep. 14/08/1987) Rv. 176548 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - ENUNCIAZIONE SPECIFICA DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - ESTREMI - CERTEZZA E CONCLUDENZA DELLO STESSO GRADO DI QUELLO DELLA PROVA RICHIESTA PER IL RINVIO A GIUDIZIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CHIAMATA IN CORREITÀ - REQUISITI - VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176548-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - ENUNCIAZIONE SPECIFICA DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - ESTREMI - CERTEZZA E CONCLUDENZA DELLO STESSO GRADO DI QUELLO DELLA PROVA RICHIESTA PER IL RINVIO A GIUDIZIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CHIAMATA IN CORREITÀ - REQUISITI - VALUTAZIONE.*

Dal combinato disposto degli artt. 252 e 264 del codice di procedura penale emerge che il giudice (P.m. o G.i.) può (a seconda che la cattura sia facoltativa o obbligatoria) emettere l'ordine o il mandato di cattura quando sussistano sufficienti indizi di colpevolezza che secondo il nuovo testo normativo dell'art. 254 cod. proc. pen. - deve enunciare in modo specifico nella motivazione onde consentire il controllo dell'iter logico seguito dal giudice nell'emanazione del provvedimento restrittivo, a garanzia del bene individuale della libertà personale. Il giudice deve, altresì, valutare il grado di certezza o di concludenza e perciò stesso della sufficienza degli indizi, tenendo, tuttavia, presente che ai fini dell'emissione dell'ordine o del mandato di cattura gli elementi indizianti che ne giustificano e legittimano l'emanazione non debbono avere il grado di Rilevanza e l'efficacia, sotto il profilo probatorio, di quelli necessari per il rinvio a giudizio, e "a fortiori" per la pronuncia della sentenza di condanna, essendo necessario, ma anche sufficiente, che essi siano tali da consentire, con valutazione allo stato degli Atti, un giudizio prognostico circa la ragionevole probabilità che l'imputato abbia commesso il reato che gli viene contestato. Pertanto la chiamata di correità - che sotto il profilo della sua utilizzazione, quale mezzo di prova, viene normativamente assimilata agli elementi probatori descrittivamente indicati con il termine "indizi" - ove sia dettagliata, precisa, concordante, e contenga specifici riferimenti nel comportamento del prevenuto, ben può essere posto a fondamento dell'ordine o del mandato di cattura; ma il giudice deve farsi carico di indicare nella motivazione, sia pure in modo sommario, i nessi di ordine logico e causale, che legano la premessa - costituita dalla chiamata in correità - al giudizio conclusivo della probabile colpevolezza dell'imputato e con motivazione adeguata ed immune da vizi logico-giuridici. (Conf mass n 165002, sulla prima parte; (Conf mass n 162401, sulla prima parte; (Conf mass n 163450, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)