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Sez. 1, Sentenza n. 1974 del 22/11/1983 Cc. (dep. 30/01/1984) Rv. 162401 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - IN SEDE DI RIESAME - ENUNCIAZIONE, SPECIFICA DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - NOZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162401-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - IN SEDE DI RIESAME - ENUNCIAZIONE, SPECIFICA DEGLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - NOZIONE - EFFETTI.*

In tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale il requisito dell'enunciazione "specifica" (e non più solo "sommaria") degli indizi di colpevolezza riguarda non la fonte, ma il contenuto di questi ultimi. L'Obbligo di motivazione ad essi relativo non può più ritenersi adempiuto mediante il semplice richiamo del tipo di elemento di prova, ma comporta l'indicazione, sia pure estremamente concisa, e nei limiti del segreto istruttorio, del contenuto delle risultanze acquisite. Ne consegue che, quando nel provvedimento di cattura o nella ordinanza di riesame sia stato precisato oltre al tipo alla fonte probatoria, il suo sommario contenuto, con gli eventuali elementi di riscontro, non è necessaria una specifica indicazione della provenienza degli elementi di accusa. (V mass n 157196).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)