Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 17/02/1987 (Rv. 451066 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - IN GENERE - CONVOCAZIONE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AI SOCI PER ESTESO IL PROVVEDIMENTO DA PROPORRE ALL'ASSEMBLEA - INADEMPIMENTO - IMPOSSIBILITÀ DI VOTO PER CORRISPONDENZA - ANNULLABILITÀ DELLA DELIBERAZIONE - LEGITTIMAZIONE.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - IN GENERE - CONVOCAZIONE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AI SOCI PER ESTESO IL PROVVEDIMENTO DA PROPORRE ALL'ASSEMBLEA - INADEMPIMENTO - IMPOSSIBILITÀ DI VOTO PER CORRISPONDENZA - ANNULLABILITÀ DELLA DELIBERAZIONE - LEGITTIMAZIONE.*
L'Obbligo posto dall'art. 2532 cod. civ. a carico degli amministratori di società cooperative di comunicare "per esteso" ai soci il provvedimento che si propone all'assemblea è funzionale alla facoltà dei soci prevista dall'atto costitutivo di esprimere il voto per iscritto ed incide, pertanto, non sulla fase della convocazione, ma su quella della delibera. L'inserimento del testo del provvedimento non è, quindi, un requisito di validità dello avviso di convocazione e l'inosservanza del relativo Obbligo, a differenza della Mancanza dell'avviso o degli argomenti all'ordine del giorno che impediscono al socio una consapevole partecipazione all'assemblea, produce il solo effetto di precludergli il voto per corrispondenza, per cui essa dà luogo solo all'annullabilità della delibera adottata, che può essere fatta valere soltanto dal socio rimasto assente, sempre che non risulti superata con la cosiddetta prova di resistenza. (V 6935/83, mass n 431607; (V 1408/81, mass n 412046; (V 3587/75, mass n 377782).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2532
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)