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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25943 del 16/11/2020 (Rv. 659680 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Procedimento d'appello – Decreto di fissazione dell’udienza – Esclusione “ab initio” dell’audizione del richiedente - Nullità relativa del decreto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659680-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel procedimento, in grado di appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, laddove non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio dell'istante innanzi alla Commissione territoriale, il decreto di fissazione dell'udienza, che previamente disponga che non vi sarà audizione del richiedente, per non essere questa necessaria in concreto, viola la prescrizione contenuta all'art. 35-bis, comma 11, lett. a, del d.lgs. n. 25 del 2008 ed è, pertanto nullo, per un difetto del requisito di forma-contenuto legale di tale atto processuale; siffatta nullità è a rilevanza cd. variabile e, pertanto, soggetta all'art. 157, comma 2, c.p.c., sicché, ove non tempestivamente eccepita, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11 lett. A, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14, Costituzione art. 10 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)