Sez. 1 - , Ordinanza n. 8931 del 14/05/2020 (Rv. 657904 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Procedimento d'appello - Audizione del richiedente - Omissione - Nullità del procedimento - Esclusione - Fondamento - Valutazione della specifica rilevanza- Conseguenze.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell'omessa audizione personale del richiedente, poichè l'obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dall'art. 35, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 al precedente comma 10 (testo previgente al d.lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l'interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l'audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)