Sez. 3, Sentenza n. 5838 del 24/05/1993 (Rv. 482486 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione | Impossibilità di chiedere l'adempimento una volta chiesta la risoluzione - Violazione del principio - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione
Posto che il secondo comma dell'art. 1453 cod. civ., per cui non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione, è posto nell'interesse della parte convenuta inadempiente, cui vuole evitare di dover programmare insieme la restituzione della prestazione ricevuta (effetto derivante dalla pronuncia di risoluzione, ex art. 1458 cod. civ.) e l'adempimento di quella corrispettiva fin lì mancata, la violazione di tale disposizione non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita da parte convenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)