Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8874 del 06/04/2017 (Rv. 644157 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE MOBILIARE | Opposizione agli atti esecutivi - Introduzione del giudizio di merito - Forma – Omissione conseguenze - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE MOBILIARE
Ai sensi dell'art. 618 c.p.c. (nel testo attualmente vigente), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena, sicché ove si applichi, ex art. 618-bis, comma 1, c.p.c., il rito del lavoro, quel giudizio va instaurato con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio suddetto e, qualora l’opponente ometta di osservarlo, non è possibile assegnarne uno nuovo; in tal caso, l’opposizione è inammissibile e la sentenza che eventualmente l’abbia accolta è nulla.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)