Sez. 3, Sentenza n. 27527 del 30/12/2014 (Rv. 634253 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Introduzione del giudizio di merito - Forma - Giudizio di competenza del giudice del lavoro - Modalità d'introduzione - Ricorso - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
A norma dell'art. 618 cod. proc. civ. (nel testo attualmente vigente), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena, sicché ove si applichi ex art. 618 bis, primo comma, cod. proc. civ., il rito del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice. (Fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi proposta avverso espropriazione presso terzi intrapresa per la riscossione coattiva di crediti previdenziali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)