Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 23/04/2004 (Rv. 572292 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Riconsegna dell'immobile locato - Eccezione di avvenuta restituzione - Onere probatorio gravante sul conduttore - Modalità previste negli artt. 1216 e 1209 cod. civ. - Adozione di altre modalità - Necessità - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In un giudizio di rilascio per finita locazione, l'onere della prova relativo alla effettuata restituzione del bene locato incombe sul conduttore, trattandosi di fatto estintivo del diritto di credito del locatore, al quale il bene va restituito al termine del rapporto locativo (quale ne sia stata la causa della cessazione)ovvero va offerto in restituzione quantomeno con modalità aventi valore di offerta non formale (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva accertato che la raccomandata della società conduttrice di "messa a disposizione" dell'immobile era una mera dichiarazione unilaterale, priva del carattere di offerta non formale)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1216, Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)