Sez. 5, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998 Ud. (dep. 31/01/1998) Rv. 210030 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Omesso deposito da parte del pubblico ministero della documentazione relativa ad indagine su reato connesso - Nullità - Esclusione - Ragioni.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
Nessuna violazione del principio del contradditorio e nessuna lesione dei diritti della difesa si configura nell'ipotesi in cui si sia proceduto all'istruzione dibattimentale in mancanza del deposito, da parte del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate in un procedimento separato nei confronti dei presunti concorrenti nel reato ascritto all'imputato, quando tali atti non siano stati utilizzati nel dibattimento, neppure per le contestazioni; per assicurare la garanzia del contradditorio, infatti, è necessario che sia comune a tutte le parti la conoscenza degli atti sui quali deve formarsi il convincimento del giudice, mentre non rilevano le pregresse conoscenze diversamente acquisite da ciascuna di esse. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si denunciava la nullità delle escussioni dibattimentali derivante dal mancato accesso della difesa al fascicolo di un'indagine parallela relativa ai presunti correi dell'imputato, da cui sarebbe derivata una disparità di condizione in cui le parti si sono trovate al momento dell'assunzione della prova orale).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 130, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)