Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 234355 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI | Indagini cumulative - Richiesta di rinvio a giudizio solo per taluno degli imputati e/o solo per taluna delle imputazioni - Formazione del fascicolo ex art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. - Potere del P.M. di selezione degli atti - Criterio della rilevanza in riguardo agli imputati ed alle imputazioni della richiesta di rinvio a giudizio - Violazione di diritti della difesa - Esclusione - Eccezione - Condizioni - Conseguenze.
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Non lede il diritto di difesa l'esercizio da parte del pubblico ministero, ex art. 130 disp. att. cod. proc. pen., del potere di formare il fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. mediante l'inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone ed alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti da concreti elementi, recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale "discovery" atti rilevanti per gli interessi della difesa. (La Corte aggiunge che, in ogni caso, la sanzione per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 416, secondo comma, cod. proc. pen. è esclusivamente quella dell'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista la nullità dell'udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)