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Sez. 1, Ordinanza n. 2381 del 07/12/1971 Cc. (dep. 21/04/1972) Rv. 120893 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - RITO DIRETTISSIMO PER REATI SPECIALI - INAPPLICABILITA DELLA REGOLA PREDETTA - APPLICAZIONE IN TEMA DI ARMI.*
Stato
decisa il 1971-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120893-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - RITO DIRETTISSIMO PER REATI SPECIALI - INAPPLICABILITA DELLA REGOLA PREDETTA - APPLICAZIONE IN TEMA DI ARMI.*

Il rito direttissimo, previsto in varie leggi speciali per determinati reati(come dall'art 21 della legge 8 febbraio 1948 n 47 in materia di reati commessi a mezzo della stampa, dall'art 9 della legge 2 ottobre 1967 n 895 in materia di armi, eccetera)se non puo essere del tutto svincolato dal rito direttissimo previsto dalla legge generale(artt 502 e segg cod proc pen)al quale fa riferimento, non soggiace pero, per la sua particolare fisionomia e per gli scopi di particolare speditezza ed esemplarita cui tende, a tutte le regole del predetto rito tipico; fra le quali quella della sostituzione del procedimento ordinario per complessita di indagini, che da un lato e decisamente incompatibile con le finalita perseguite dalle leggi speciali e dall'altro non e apparsa affatto necessaria al legislatore, attesa la particolare natura e struttura dei reati di cui trattasi, normalmente di agevole accertamento anche in Sede dibattimentale. (nella specie il procedimento direttissimo riguardava il reato di detenzione abusiva di armi da guerra).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 9 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)