Sez. 2, Sentenza n. 1341 del 12/10/1966 Ud. (dep. 24/03/1967) Rv. 103851 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOVEICOLI - OMESSO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE - APPOSIZIONE DEL 'CONTRASSEGNÃ’ RELATIVO AD ALTRO AUTOVEICOLO - ESCLUSIONE DI REATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOVEICOLI - OMESSO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE - APPOSIZIONE DEL 'CONTRASSEGNÃ’ RELATIVO AD ALTRO AUTOVEICOLO - ESCLUSIONE DI REATO.*
L'arteficio di apporre sul parabrezza della propria autovettura il disco contrassegno relativo al pagamento della tassa di circolazione di altro autoveicolo non puo ritenersi diretto a conseguire un ingiusto profitto mediante induzione in errore degli agenti addetti alla vigilanza del traffico, essendo esso evidentemente rivolto a dissimulare una evasione fiscale gia verificatasi e alla cui sussistenza detto artificio nulla puo aggiungere o togliere. La prova del pagamento della tassa di circolazione, infatti, non e costituita dal disco contrassegno, che e prescritto dall'art 12 del tu delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con DPR 5 febbraio 1953, n 39), ma deve identificarsi, a norma dell'art 11 dello stesso testo unico, unicamente nell'attestazione che dell'avvenuto versamento del tributo l'ufficio competente appone sul libretto di circolazione del veicolo. Pertanto, nel fatto di dissimulare il pagamento della tassa di circolazione apponendo sul parabrezza della propria autovettura il disco contrassegno relativo ad altro veicolo non puo configurarsi ne il reato di truffa ne alcun'altra ipotesi di reato.*
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1953 num. 39 art. 12, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 05/02/1953 num. 39 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)