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Sez. 2, Sentenza n. 558 del 20/03/1962 Ud. (dep. 29/05/1962) Rv. 098778 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - DISCO CONTRASSEGNO APPOSTO SUL PARABREZZA - RELATIVO A DIFFERENTE VEICOLO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1962-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/98778-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - DISCO CONTRASSEGNO APPOSTO SUL PARABREZZA - RELATIVO A DIFFERENTE VEICOLO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

L'artifizio di apporre sul parabrezza di un autobus il disco- contrassegno attestante il pagamento della tassa di circolazione relativa ad altro veicolo non è diretto a conseguire ingiusto profitto, mediante induzione in errore di altri, bensì è volto a dissimulare e occultare una evasione fiscale, che ha già avuto luogo, ed alla cui sussistenza l'artificio medesimo nulla può aggiungere o togliere. Pertanto in detta ipotesi non è configurabile il delitto di truffa. (Conf mass n 103851; (contra mass n 169085; (contra mass n 164937; (contra mass n 162757; (contra mass n 138448).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)