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Sez. 1, Sentenza n. 7815 del 21/08/1997 (Rv. 506939 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Onere della prova - Ripartizione.
Stato
decisa il 1997-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506939-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, comma penultimo della legge 24 novembre 1981, n. 689 addossa all'amministrazione l'onere probatorio, spettando tuttavia all'incolpato specificare i motivi di opposizione delimitanti la materia della controversia e quindi l'ambito delle prove e delle eventuali indagini del giudicante. Tali principi trovano applicazione anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che è un giudizio ordinario trasportato nell'ambito del fallimento, senza che rilevi che in tale giudizio l'azione venga intrapresa dall'amministrazione creditrice, non potendo tale differenza incidere sul generale principio secondo il quale la verifica giudiziale verte pur sempre su quanto è in contestazione tra le parti.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)