Sez. 1, Sentenza n. 8331 del 12/10/1994 (Rv. 488074 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Pene pecuniarie ex art. 11 R.D.L. n. 1928 del 1938 - Irrogazione - Relativi decreti del Ministero del Tesoro - Controllo giurisdizionale - Parti - Posizione processuale - Motivi della opposizione - Specificazione - Onere dell'incolpato - Predetto principio - Applicazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
In ordine al controllo giurisdizionale sui decreti del Ministero del Tesoro che applicano le pene pecuniarie ai sensi dell'art. 11 del R.D.L. 5 dicembre 1938 n. 1928 (controllo inizialmente escluso da detto art. 11, ma reso possibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 gennaio 1959 n. 1) la posizione processuale delle parti (amministrazione e incolpato) è quella che è stata poi esplicitamente posta, in linea generale per le sanzioni amministrative pecuniarie, dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, il cui art. 23, comma penultimo, ha addossato l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione, ma tale regola non esclude che spetti all'incolpato specificare i motivi dell'opposizione, i quali delimitano la materia controversa e conseguentemente l'ambito dell'onere probatorio dell'amministrazione e del potere di indagine del giudicante. Siffatto principio trova applicazione anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che è un giudizio ordinario trasportato nell'ambito del fallimento, senza che rilevi in contrario il fatto che in tale giudizio l'iniziativa giudiziaria, a differenza di quanto accade negli altri casi, è assunta dall'amministrazione creditrice, atteso che tale differenza meramente rituale non può incidere sul principio generale secondo cui l'ambito della verifica giudiziale è limitato a ciò che forma oggetto di contestazione tra le parti.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)