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Sez. 1, Sentenza n. 234 del 12/01/1979 (Rv. 396300 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - ATTIVITA SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - SPECIALITA MEDICINALI (PRODUZIONE E COMMERCIO) - IN GENERE - MEDICINALI FORNITI DAGLI ENTI MUTUALISTICI AGLI ASSISTITI - PREZZO - SCONTO OBBLIGATORIO DA PARTE DELLE IMPRESE FARMACEUTICHE - ART 32 DEL DL N 745 DEL 1970 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396300-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - ATTIVITA SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - SPECIALITA MEDICINALI (PRODUZIONE E COMMERCIO) - IN GENERE - MEDICINALI FORNITI DAGLI ENTI MUTUALISTICI AGLI ASSISTITI - PREZZO - SCONTO OBBLIGATORIO DA PARTE DELLE IMPRESE FARMACEUTICHE - ART 32 DEL DL N 745 DEL 1970 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art 32 del DL 26 ottobre 1970 n 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970 n 1034, in forza del quale le imprese farmaceutiche sono tenute ad uno sconto obbligatorio, in favore degli enti mutualistici, sul prezzo dei medicinali forniti agli assistiti, in base a rapporti svoltisi prima della sua abrogazione disposta con il DL 4 maggio 1977 n 187, convertito nella legge 11 luglio 1977 n 395, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 23 e 41 della Costituzione, atteso che integra una prestazione patrimoniale direttamente imposta dalla legge, con precisa Determinazione dei fatti produttivi e dell'ammontare, e non incidente sulla liberta di iniziativa economica. (Conf 1667/78, mass n 391073; (Conf 1595/78, mass n 390995; (Conf 201/75, Corte cost; (Conf 144/72, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Costituzione art. 41, Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 32 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., Decreto Legge 04/05/1977 num. 187 CORTE COST., Legge 11/07/1977 num. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)