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Sez. 1, Sentenza n. 1595 del 07/04/1978 (Rv. 390995 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - ATTIVITA SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI FARMACEUTICI - IN GENERE - VENDITA DI MEDICINALI AGLI ENTI ASSISTENZIALI - PREZZO - SCONTO PREVISTO DAGLI ARTT 2 E 4 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 E DALL'ART 32 DEL DL N 745 DEL 1970 - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 23, 41 E 53 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390995-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - ATTIVITA SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI FARMACEUTICI - IN GENERE - VENDITA DI MEDICINALI AGLI ENTI ASSISTENZIALI - PREZZO - SCONTO PREVISTO DAGLI ARTT 2 E 4 DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 E DALL'ART 32 DEL DL N 745 DEL 1970 - CONTRASTO CON GLI ARTT 3, 23, 41 E 53 COST - ESCLUSIONE.*

Non sono in contrasto con i principi degli artt 3, 23, 41 e 53 della Costituzione le norme in tema di sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, dovuto in favore degli enti mutualistici, di cui agli artt 2 e 4 della legge 4 agosto 1955 n 692 e 32 del DL 26 ottobre 1970 n 745 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970 n 1034). Infatti sulla legittimita costituzionale delle predette norme, in relazione al sistema normativo di Determinazione dei prezzi dei medicinali, approntato dall'art 33 del DL 26 ottobre 1970 n 745, non puo spiegare Rilevanza la circostanza che il comitato interministeriale dei prezzi (CIP) abbia mancato di provvedere, in attuazione del citato art 33 terzo comma del DL n 745 del 1970, alla revisione dei prezzi dei medicinali, trattandosi di fatto suscettibile di valutazioni esclusivamente in Sede politica.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 41, Costituzione art. 53, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 692 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 32 CORTE COST., Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 33, Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)