Sez. L, Sentenza n. 545 del 21/01/1987 (Rv. 450276 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RIDUZIONE DELLA PREDETTA INDENNITÀ A DUE TERZI EX ARTT. 7 E 30 DEL CONTRATTO CORPORATIVO 3 GENNAIO 1939 - OPERATIVITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - RIDUZIONE DELLA PREDETTA INDENNITÀ A DUE TERZI EX ARTT. 7 E 30 DEL CONTRATTO CORPORATIVO 3 GENNAIO 1939 - OPERATIVITÀ.*
La riduzione dell'indennità di malattia a due terzi, prevista, ai sensi degli artt. 7 e 30 del contratto collettivo corporativo del 3 gennaio 1939 (tuttora in vigore in virtù dell'art. 43 del R.d. lgt. 23 novembre 1944 n. 369), nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro, opera anche in caso d'intervento della cassa integrazione guadagni, che costituisce vera e propria causa di sospensione del rapporto di lavoro; né rileva in contrario il disposto del primo comma dell'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164 (che, ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, equipara i periodi d'integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa), atteso che il secondo comma di questo stesso articolo (il quale dispone che l'assistenza sanitaria spetta anche nel corso dell'istruttoria delle domande d'integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 8 agosto 1972 n. 464) chiarisce mediante il richiamo dell'art. 3 della legge n. 464 del 1972 - che la assistenza per malattia durante il periodo di cassa integrazione ordinaria e straordinaria è limitata all'assistenza sanitaria, mentre quella economica, rappresentata dall'indennità giornaliera per malattia, è sostituita dal trattamento integrativo salariale elargito dalla cassa. (V 91/86, mass n 443743; (V 4811/85, mass n 442218; (V 4232/85, mass n 441731; (V 2492/84, mass n 434505).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 464 art. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)