Sez. U, Sentenza n. 9097 del 05/12/1987 (Rv. 456353 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - DIVIETO.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - DIVIETO.*
I dipendenti delle amministrazioni provinciali, ancorché svolgano attività di docenti presso scuole secondarie, versano in situazione d'incompatibilità con l'Esercizio di qualunque attività professionale, a norma dell'art. 241 terzo comma del R.d. 3 marzo 1934 n. 383 (a differenza di quanto previsto dagli artt. 92 e 118 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 per i docenti delle scuole di stato, che possono essere autorizzati all'Esercizio delle libere professioni dal direttore didattico o dal preside), e, pertanto, non possono essere iscritti nell'albo dei Geometri, ai sensi dell'art. 7 primo comma del R.d. 11 febbraio 1929 n. 274. (V 6728/83, mass n 431440).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 241, DPR 31/05/1974 num. 417 art. 92 CORTE COST., DPR 31/05/1974 num. 417 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)