Sez. U, Sentenza n. 5718 del 12/06/1990 (Rv. 467688 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ATTIVITÀ DI DOCENTE PRESSO SCUOLE SECONDARIE STATALI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ATTIVITÀ DI DOCENTE PRESSO SCUOLE SECONDARIE STATALI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Nei confronti del dipendente di amministrazione provinciale, qualora svolga attività di docente presso scuole secondarie statali, non sussiste incompatibilità assoluta con l'Esercizio di professione, a norma dell'art. 241 terzo comma del R.d. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto in ragione della suddetta attività trovano applicazione gli artt. 92 sesto comma e 118 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (osservanti della delega conferita con l'art. 1 della legge 30 luglio 1973 n. 477 e quindi manifestamente non in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione), i quali consentono, nel concorso di determinate condizioni, al personale docente delle scuole statali l'Esercizio professionale. Al suddetto dipendente, pertanto, non può essere negata l'iscrizione all'albo dei Geometri, ai sensi dell'art. 7 secondo comma del R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, quando sia stato autorizzato all'Esercizio della relativa professione da parte del capo dell'istituto. (V 1926/90, mass n 465796; (V 6728/83, mass n 431440; (V 1690/81, mass n 412359; (V 2067/80, mass n 405720; (contra 9057/87, mass n 456353).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Costituzione art. 77, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 241, Legge 30/07/1973 num. 477 art. 1, DPR 31/05/1974 num. 417 art. 92 CORTE COST., DPR 31/05/1974 num. 417 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)